IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del  23  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 147 del 25 giugno 1994, recante modificazioni
all'ordinamento didattico universitario  relativamente  al  corso  di
laurea in fisica;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
nella seduta del 7 marzo 1996;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Perugia,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 147 del  titolo  VIII  relativo  alla  facolta'  di  scienze
matematiche,  fisiche  e  naturali:  corso di laurea in fisica, viene
soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli dal  147  al  151,
con conseguente scorrimento degli articoli successivi.
            Titolo VIII - FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE
                         FISICHE E NATURALI
                      Corso di laurea in fisica
  Art.  147.  -  L'accesso  al  corso  di  laurea  e'  regolato dalle
disposizioni di legge.
  La durata degli studi del corso di laurea in fisica, e' fissata  in
quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base
ed  in  successivi  indirizzi di durata annuale, alcuni con contenuti
prettamente  scientifici,   altri   con   finalita'   prevalentemente
applicative.
  Il  consiglio  di  corso  di  laurea  puo'  articolare ciascuno dei
quattro anni di corso  in  due  periodi  didattici  (semestri)  della
durata almeno di tredici settimane di insegnamento effettivo.
  L'attivita'  didattica  formativa  di  base  (triennio),  teorica e
pratica,  comporta  un  totale  di  almeno  500  ore/anno.  Essa   e'
comprensiva  di  esercitazioni  numeriche e di laboratorio, seminari,
corsi  monografici,  dimostrazioni,  attivita'  di  tutorato,  visite
tecniche,  prove  parziali  di accertamento, stesura e discussione di
elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici ed
alla  analisi  dei  dati,  nonche' eventuali altre forme di didattica
predisposte dal consiglio di corso di laurea.
  I suoi contenuti didattico-formativi sono articolati nelle seguenti
aree:
   matematica (con quattro  annualita'  nei  settori  A01C,  A02A,  e
A03X);
   fisica (con nove annualita' nei settori B01A, B02A,
B02B, B03X, B04X, B05X);
   chimica (con una annualita' nel settore C03X).
  Un  corso  di insegnamento annuale monodisciplinare (annualita') e'
costituito da almeno 80  ore  di  didattica,  di  cui  almeno  20  di
esercitazioni.  I  corsi di laboratorio sono costituiti da almeno 120
ore di attivita' didattiche, comprensive della elaborazione dei dati.
  Un corso di insegnamento costituto da un modulo  semestrale  (corso
semestrale)  e'  equivalente  alla  meta'  di  un  corso  annuale. E'
consentita l'organizzazione di un corso di  insegnamento  annuale  in
due moduli semestrali differenziati.
  Entro  il  primo  biennio  del  corso  di laurea lo studente dovra'
superare la prova di conoscenza di almeno  una  lingua  straniera  di
rilevanza  scientifica  in  base  alle  indicazioni del consiglio del
corso di laurea.
  Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovra'
aver seguito 18 corsi di insegnamento annuali, di  norma  organizzati
in 17 corsi annuali e due corsi semestrali e aver superato i relativi
esami in numero comunque non superiore a 20.
  Il  consiglio  della  facolta'  di  scienze  matematiche, fisiche e
naturali, all'atto della predisposizione del manifesto annuale  degli
studi,  su  proposta  del  consiglio  di corso di laurea, definisce i
piani di studio ufficiali del corso di laurea in fisica, comprendenti
le denominazioni  degli  insegnamenti  da  attivare,  secondo  quanto
disposto   dall'art.  3  della  tabella  XXI  riportata  nel  decreto
ministeriale del 23  febbraio  1994  e  in  particolare,  indica  gli
insegnamenti  da  frequentare  e  gli  esami  da  superare al fine di
ottenere  l'iscrizione  all'anno  di  corso  successivo  e   precisa,
altresi', le eventuali propedeuticita'.
  Il  consiglio  di  corso  di  laurea  stabilisce  annualmente,  nel
rispetto di quanto deliberato dalla facolta', gli indirizzi  attivati
e  i  corsi  a  disposizione  degli  studenti  per  i vari indirizzi;
stabilisce inoltre quale parte (modulo) di  un  insegnamento  annuale
puo' essere considerata equivalente ad un corso semestrale.
 Art.  148  (Triennio  formativo  di  base).  - I corsi obbligatori e
comuni a tutti gli indirizzi sono:
  1 Anno:
   1) geometria (una annualita' A01C);
   2) analisi matematica I (una annualita' A02A);
   3) fisica generale I (una annualita' B01A);
   4) esperimentazioni  di  fisica  I  (una  annualita'  sperimentale
B01A).
  2 Anno:
   5) analisi matematica II (una annualita' A02A);
   6)  meccanica  razionale con elementi di meccanica statistica (una
annualita' A03X);
   7) fisica generale II (una annualita' B01A);
   8)  esperimentazioni  di  fisica  II  (una annualita' sperimentale
B01A);
   9) chimica generale ed inorganica (una annualita' C03X).
  3 Anno:
   10) metodi matematici della fisica (una annualita' B02B);
   11) istituzioni di fisica teorica (una annualita' B02A);
   12) esperimentazioni di fisica III  (una  annualita'  sperimentale
B01A);
   13) struttura della materia (una annualita' B03X);
   14)  istituzioni  di fisica nucleare e subnucleare (una annualita'
B04X).
  I corsi dell'area formativa matematica e quelli dell'area formativa
fisica,  quando  non  di  esperimentazioni,  sono   accompagnati   da
esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante.
  Il corso 9) puo' essere accompagnato da esercitazioni numeriche e/o
di  laboratorio  e deve fornire le nozioni fondamentali della chimica
generale  ed  inorganica,  con  elementi  introduttivi   di   chimica
organica.
  Per  consentire  al  consiglio  di  corso  di  laurea  in fisica di
pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve
essere effettuata dallo studente al momento  dell'iscrizione  al  III
anno.  Lo  studente  potra',  all'atto  dell'iscrizione  al  IV  anno
richiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.
  Il consiglio di corso di laurea  puo',  sulla  base  delle  risorse
disponibili,  differenziare  anche i corsi del triennio per gruppi di
indirizzi.
  Art. 149 (Indirizzi). - Il consiglio di corso di laurea puo', sulla
base delle competenze locali e delle  risorse  disponibili,  attivare
uno  o piu' indirizzi tra quelli che seguono scegliendo le materie di
insegnamento dai settori scientifico disciplinari la cui sigla  inizi
con una delle lettere a fianco indicate:
   indirizzo teorico-generale (A, B);
   indirizzo di fisica nucleare e subnucleare (B);
   indirizzo di fisica della materia (B);
   indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B);
   indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M);
   indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, E);
   indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, D);
   indirizzo elettronico cibernetico (B, K);
   indirizzo di fisica applicata (B, K).
  Ciascuno  di  questi indirizzi sara' articolato in tre annualita' e
in due moduli semestrali (che a  richiesta  dello  studente  potranno
essere    sostituiti    da   un'unica   annualita')   in   modo   che
complessivamente   almeno   due   annualita'    siano    strettamente
caratterizzanti   ed   almeno   una   annualita'  corrisponda  ad  un
laboratorio    specialistico,     ad     eccezione     dell'indirizzo
teorico-generale  per  cui  sara'  sufficiente un modulo semestrale a
carattere fenomenologico o di laboratorio.
  I primi quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico e
vanno  finalizzati,  a  seconda  dell'indirizzo,  alla  attivita'  di
ricerca  in  fisica teorica ed alle conoscenze di base delle teorie e
delle metodologie sperimentali nei  campi  della  fisica  nucleare  e
subnucleare,  della  fisica  della  materia,  dell'astronomia e della
fisica spaziale.
  Gli  ultimi  quattro  indirizzi  hanno  lo  scopo di indirizzare il
laureato in  fisica  verso  attivita'  in  cui  i  fisici  hanno  una
consolidata  presenza  ed in cui occorrono, a seconda dell'indirizzo,
alcune specifiche conoscenze come indicato nell'allegato  al  decreto
ministeriale 23 febbraio 1994, punto B, comma 4.
  Il  consiglio  di  corso  di  laurea  avra'  cura  di scegliere gli
insegnamenti relativi ai vari indirizzi in modo che  la  preparazione
scientifica  e  professionale  sia  perseguita  coerentemente  con le
finalita' degli indirizzi,  secondo  quanto  stabilito  dall'art.  4,
punto  B,  commi  3  e  4  della  tabella  XXI  riportata nel decreto
ministeriale 23 febbraio 1994.
  La facolta' puo', sulla base di  effettive  esigenze  e  competenze
locali,  istituire  un indirizzo locale che comunque dovra' mantenere
la formazione di base del triennio e la  presenza  di  uno  specifico
corso caratterizzante di laboratorio.
  Art.  150  (Norme generali). - Quando la facolta' si sara' adeguata
al nuovo ordinamento di cui alla  tabella  XXI  allegata  al  decreto
ministeriale 23 febbraio 1994, gli studenti gia' iscritti al corso di
laurea   in   fisica  potranno  completare  gli  studi  previsti  dal
precedente ordinamento.
  Il consiglio di facolta', sentito il consiglio di corso  di  laurea
in  fisica,  stabilira'  le  modalita'  per  la convalida degli esami
sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.
  Per l'iscrizione di coloro che siano gia' forniti di una  laurea  e
per  l'accettazione  di  passaggio  di facolta' o corso di laurea, il
consiglio di corso di laurea decidera' caso  per  caso  sull'anno  di
iscrizione  e  sugli  esami  e  sulle  frequenze  che  possono essere
convalidati.
  Art. 151 (Esame di laurea). -  Il  consiglio  di  corso  di  laurea
stabilisce  le modalita' di svolgimento dell'esame di laurea che deve
comprendere la discussione  di  una  tesi  scritta  su  un  argomento
pertinente all'indirizzo prescelto dallo studente.
  Superato  l'esame  di  laurea  lo  studente  consegue  il titolo di
dottore in fisica,  indipendentemente  dall'indirizzo  prescelto  del
quale potra' essere fatta menzione nel certificato di laurea.
  Il  presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 4 giugno 1996
                                                  Il rettore: CALZONI